Nel caso in cui il contribuente, a fronte di un pignoramento fiscale, voglia contestare la mancata previa notifica della cartella di pagamento, dovrà rivolgersi alla Commissione Tributaria, anziché al Giudice ordinario. Lo stesso ragionamento deve essere seguito in caso di mancata notifica dell’ingiunzione fiscale per i tributi riscossi dagli Enti locali, così come nell’ipotesi di mancata notifica dell’avviso di mora di cui all’art. 50, comma 2 del DPR 602/73, che deve essere notificato al contribuente decorso un anno dalla cartella di pagamento.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12608/2018.
La presa di posizione dei giudici di legittimità introduce una deroga al sistema delle opposizioni alle esecuzioni fiscali, che di norma appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Vale la pena ricordare che nell’ambito delle opposizioni fiscali non sono ammesse le opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., (salvo ragioni attinenti al pignorabilità dei singoli beni), mentre sono ammesse quelle…
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